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ASSEGNO UNICO FIGLI 2021 DAL 1° LUGLIO, DECRETO APPROVATO: DALL’IMPORTO AI BENEFICIARI, COME FUNZIONA E QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI CUMULABILI

Assegno unico al via dal 1° luglio 2021: il decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri il 4 giugno stabilisce importo, requisiti e beneficiari della misura ponte, riconosciuta a chi non percepisce gli ANF. Per richiederlo bisognerà fare domanda INPS o ai patronati.

Dal primo luglio, l’assegno unico andrà a lavoratori autonomi, disoccupati e incapienti. Una platea di circa 1,8 milioni di famiglie, nelle quali sono presenti circa 2,7 milioni di figli minori, che prima non godevano degli assegni familiari. È quanto prevede il decreto legge 79/2021 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’8 giugno, un provvedimento “ponte”, in attesa che la soluzione venga estesa, a partire dal primo gennaio 2022, anche ai lavoratori dipendenti.

Potranno richiedere l’assegno unico dal 1° luglio 2021 i nuclei familiari che non percepiscono gli ANF, assegni al nucleo familiare. Tra questi vi sono i lavoratori autonomi e i disoccupati, nel rispetto dei requisiti previsti.

In primis, bisognerà possedere un ISEE di valore non superiore al limite di 50.000 euro e, in ogni caso, il valore dell’ISEE sarà considerato anche per il calcolo dell’importo mensile spettante, pari ad un massimo di 167,5 euro per figlio (217,8 euro per i nuclei familiari con almeno tre figli minori).

Il decreto conferma l’avvio in due fasi dell’assegno unico per i figli. Nel secondo semestre dell’anno in corso sarà affiancato dagli assegni al nucleo familiare, il cui importo viene incrementato, mentre dovrebbe essere esteso a tutti dal 1° gennaio 2022.

Presentazione della domanda

Il richiedente ha diritto ad ottenere il beneficio – se dotato dei requisiti richiesti – a decorrere dal mese di presentazione della domanda. Le domande presentate entro il 30 settembre 2021 danno diritto alla corresponsione delle mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

La domanda andrà formulata all’INPS in via telematica o avvalendosi di un patronato.

L’assegno “ponte” è compatibile:

  • con il Reddito di cittadinanza,
  • con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni (Es. Bonus asili nido)

L’assegno non concorre a formare la base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Le regole per l’invio saranno fissate dall’INPS entro il 30 giugno 2021 e i beneficiari dell’assegno unico avranno tempo fino al 30 settembre per fare richiesta al fine di ricevere anche le mensilità arretrate spettanti dal mese di luglio. Nel caso di invio successivo a tale termine, l’assegno spetterà dalla data di trasmissione della domanda.

L’importo dell’assegno unico per i figli sarà accreditato sull’IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato.

In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull’IBAN di ciascun genitore.

Potenziamento degli assegni familiari (ANF)

A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) sono aumentati:

  • di 37,5 euro per ciascun figlio per i nuclei familiari fino a due figli,
  • di 55 euro per ciascun figlio per i nuclei familiari di almeno tre figli.